Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 17051 del 14.11.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – OTTEMPERANZA – DISCREZIONALITÀ TECNICA – VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI – MOTIVAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 12/C1 – RIGETTO

In un giudizio di ottemperanza di una sentenza di annullamento del giudizio negativo di abilitazione scientifica nazionale, il sindacato giurisdizionale non può entrare il merito delle valutazioni delle pubblicazioni che costituiscono espressione della discrezionalità tecnica, riservata dalla legge alla Commissione giudicatrice. La motivazione del giudizio della Commissione – pur pervenendo alle medesime conclusioni del precedente giudizio annullato in sede giurisdizionale – qualora indichi l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività può ritenersi idonea e adeguata a giustificare l’esito del giudizio negativo.

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