Il giudizio collegiale si presenta apodittico, nella parte in cui gli aspetti negativi non vengono sufficientemente esplicitati. La Commissione avrebbe dovuto, ancorché sinteticamente, spiegare perché le monografie non sarebbero originali, presenterebbero carenze sistematiche e argomentative ovvero ancora sarebbero caratterizzate da una impostazione metodologica poco equilibrata e non approfondita, attraverso una più compiuta estrinsecazione delle predette valutazioni; le locuzioni adoperate dalla Commissione esprimono concetti, in realtà, privi di reale contenuto esplicativo e, per tale motivo, appaiono in contrasto con quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm..
Per altro verso, il giudizio presenta margini di contraddittorietà nella misura in cui nel bilanciamento tra aspetti positivi – pure rappresentati nella motivazione – e quelli negativi, non vengono spiegate in modo convincente le ragioni per cui quelle negative abbiano avuto un “peso”, per così dire, prevalente, avendo la Commissione soltanto genericamente affermato.
Nel caso in cui la Commissione decida a maggioranza deve – con maggiore impegno esplicativo – giustificare la propria decisione, spiegando le ragioni della prevalenza degli elementi considerati negativi.