Risulta inammissibile la censura relativa alla comparazione svolta dalla ricorrente con riferimento al candidato n. 10 in ordine alle ricadute della valutazione dell’impact factor svolte dalla Commissione, in relazione alla collocazione editoriale delle pubblicazioni. Tale censura è inammissibile, poiché trattandosi di una procedura abilitativa e non concorsuale, con un numero di posti né limitato né predefinito, non vi è un confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO