Risulta inammissibile la censura relativa alla comparazione svolta dalla ricorrente con riferimento al candidato n. 10 in ordine alle ricadute della valutazione dell’impact factor svolte dalla Commissione, in relazione alla collocazione editoriale delle pubblicazioni. Tale censura è inammissibile, poiché trattandosi di una procedura abilitativa e non concorsuale, con un numero di posti né limitato né predefinito, non vi è un confronto concorrenziale tra un candidato e l’altro.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO