Nel caso in cui vi siano pareri discordanti tra i Commissari, due dei quali si sono espressi per l’idoneità della candidata, sussiste un onere di motivazione rafforzata, da cui emergano le ragioni che hanno spinto la Commissione a disattendere i giudizi positivi emersi. Così, tenuto conto che il giudizio collegiale deve costituire la “sintesi” (e non la mera somma) dei giudizi espressi dai singoli commissari, quando questi ultimi non sono coerenti tra loro rispetto ai presupposti di abilitazione, non è sufficiente che il primo si limiti ad esprimere l’effetto di una mera adesione ad una o più tesi di maggioranza, ma è necessario che sia evincibile a suo fondamento anche una ragione “critica” di tale prevalenza, consistente in una o più argomentazioni di confutazione o di preferenza della conclusione negativa rispetto alla opinione divergente.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO