E’ illegittimo il giudizio di inidoneità del candidato espresso dalla Commissione anche in relaizone alle pubblicazioni, le quali risultano non essere stato specificamente analizzato, né in termini descrittivi, né critici. Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo. Nella fattispecie concreta, l’eccessiva sinteticità del giudizio finale lo rende privo di un sufficiente impianto motivazionale che consenta di conoscere il percorso valutativo seguito dalla Commissione.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO