La motivaizone del giudizio negativo della Commissione è insufficiente, poiché non vengono spiegate le ragioni per le quali le pubblicazioni non siano adeguate sotto il profilo della innovatività e della collocazione editoriale; inoltre, appare del tutto vaga la dizione, secondo cui il profilo curriculare del candidato non è riconosciuto nel panorama internazionale della ricerca. Altresì, la motivazione è illegittima qualora non la si possa recuperare per relationem nei giudizi individuali dei Commissari, i quali risultano parimenti lacunosi.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE