La motivaizone del giudizio negativo della Commissione è insufficiente, poiché non vengono spiegate le ragioni per le quali le pubblicazioni non siano adeguate sotto il profilo della innovatività e della collocazione editoriale; inoltre, appare del tutto vaga la dizione, secondo cui il profilo curriculare del candidato non è riconosciuto nel panorama internazionale della ricerca. Altresì, la motivazione è illegittima qualora non la si possa recuperare per relationem nei giudizi individuali dei Commissari, i quali risultano parimenti lacunosi.
Tar Campania, Napoli, sez. I, 26.2.2026, sent. n. 1380
PROFESSORE ORDINARIO – CRITERI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – CONTINUITÀ DIDATTICA – INAMMISSIBLITA’ MOTIVI AGGIUNTI – SETTORE CONCORSUALE 06/E1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/21 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II