La motivaizone del giudizio negativo della Commissione è insufficiente, poiché non vengono spiegate le ragioni per le quali le pubblicazioni non siano adeguate sotto il profilo della innovatività e della collocazione editoriale; inoltre, appare del tutto vaga la dizione, secondo cui il profilo curriculare del candidato non è riconosciuto nel panorama internazionale della ricerca. Altresì, la motivazione è illegittima qualora non la si possa recuperare per relationem nei giudizi individuali dei Commissari, i quali risultano parimenti lacunosi.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO