La motivaizone del giudizio negativo della Commissione è insufficiente, poiché non vengono spiegate le ragioni per le quali le pubblicazioni non siano adeguate sotto il profilo della innovatività e della collocazione editoriale; inoltre, appare del tutto vaga la dizione, secondo cui il profilo curriculare del candidato non è riconosciuto nel panorama internazionale della ricerca. Altresì, la motivazione è illegittima qualora non la si possa recuperare per relationem nei giudizi individuali dei Commissari, i quali risultano parimenti lacunosi.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO