La motivaizone del giudizio negativo della Commissione è insufficiente, poiché non vengono spiegate le ragioni per le quali le pubblicazioni non siano adeguate sotto il profilo della innovatività e della collocazione editoriale; inoltre, appare del tutto vaga la dizione, secondo cui il profilo curriculare del candidato non è riconosciuto nel panorama internazionale della ricerca. Altresì, la motivazione è illegittima qualora non la si possa recuperare per relationem nei giudizi individuali dei Commissari, i quali risultano parimenti lacunosi.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO