Deve essere accolta la censura che verta sul giudizio collegiale di non idoneità che sia fondato su parametri estranei a quelli di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 120/2016, come quello fondato sulla “carenza di respiro internazionale” della produzione scientifica presentata dal candidato. La norma citata, infatti, è idonea a incastonare il criterio valutativo in una dimensione limitata (quantomeno) al dato nazionale, potendo semmai la rilevanza nazionale costituire un quid pluris ma non un parametro escludente.
La sussistenza di parametri discordanti tra i Commissari determina un vero e proprio onere di motivazione rafforzata da parte della Commissione, finalizzato all’esplicitazione delle ragioni per cui i singoli giudizi positivi sono superati dalla decisione collegiale di carattere negativo.