Di per sé il dato temporale non rileva ai fini dell’illegittimità (o meno) del provvedimento di abilitazione, non rientrando tale criterio tra quelli normativamente richiesti dalla disciplina di settore. Al massimo esso può eventualmente incidere qualora sia dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che i Commissari abbiano effettivamente omesso di valutare le pubblicazioni presentate dal candidato, circostanza questa allo stato rimasta indimostrata, non potendosi desumere quanto asserito dall’esame della motivazione stessa, ove è possibile evincersi invece che le pubblicazioni siano state comunque valutate.
E’ illegittima la motivazione della Commissione che sia essenzialmente fondata sul mero richiamo ai criteri, senza che espliciti in modo chiaro, completo ed esaustivo, ancorché in forma succinta, le ragioni per le quali la Commissione ritenga di attribuire ovvero denegare l’abilitazione scientifica, non potendo il giudizio fondarsi su espressioni stereotipate, vaghe e generiche. Neppure può supplire l’esplicito richiamo (legittimo) ai giudizi individuali dei Commissari qualora abbiano un tenore tale da supplire, ancorché per relationem, al difetto di motivazione, poiché anche questi si presentano analogamente vaghi, apodittici e insufficienti.