In tema di Abilitazione Scientifica Nazionale, l’art. 3 del D.M. n. 120/2016 prescrive che la commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato. La motivazione deve esplicitare in modo chiaro, completo ed esaustivo, ancorché in forma succinta, le ragioni per le quali la commissione ritenga di attribuire ovvero denegare l’abilitazione scientifica, non potendo il giudizio fondarsi su espressioni stereotipate, vaghe e generiche.
In tema di valutazione dei titoli ex art. 5 D.M. 120/2016, è onere della commissione formulare giudizi sufficientemente accurati, chiari e puntuali, basandosi su argomentazioni comprensibili ed esplicitando nella sostanza, mediante adeguate formule espressive, le ragioni per cui il profilo del candidato non sia idoneo a soddisfare il parametro riferito al possesso dei titoli. Non è sufficiente richiamare tout court la non sussistenza del titolo affidandosi a formule meramente assertive.
Motivazioni quali “gli elementi dichiarati non sono giudicati di adeguata rilevanza”, “non risultano elementi per la valutazione del titolo”, “gli elementi dichiarati non sono giudicati di adeguata rilevanza in riferimento al ruolo” costituiscono mere formule assertive del tutto indecifrabili e prive di alcuna motivazione ed illustrazione delle ragioni che hanno condotto al giudizio negativo, mancando in radice qualsivoglia argomentazione che possa logicamente condurre alle conclusioni assunte anche sulla base di elementi di collegamento fattuale e individualizzante dei giudizi con il profilo specifico del candidato, risolvendosi il diniego in una negazione talmente astratta che potrebbe essere replicabile per qualsiasi candidato.
La carenza motivazionale incide sulla stessa intelligibilità del percorso logico-argomentativo seguito dall’organo valutatore, non permettendo di avere contezza del profilo del candidato, riflettendosi negativamente sulla legittimità dell’operato della commissione ed integrando evidente vizio di motivazione suscettibile di sindacato giurisdizionale.
In tema di integrazione postuma della motivazione, il difetto di motivazione dell’atto negativo non può essere sanato mediante integrazione in giudizio quando venga in rilievo l’esercizio di poteri discrezionali, pena la violazione del divieto di integrazione giudiziale della motivazione e del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a.
L’integrazione della motivazione in sede giudiziale è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori; è inammissibile integrazione postuma tramite atti processuali o scritti difensivi, configurandosi tale ipotesi ogni qual volta la parte pubblica esponga nei propri atti difensivi ulteriori presupposti di fatto o ragioni giuridiche a giustificazione della decisione assunta, non evincibili nemmeno implicitamente dalla motivazione del provvedimento impugnato.