Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11147 del 17.6.2026

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VALUTAZIONE DEI TITOLI – INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA – RIESAME IN DIVERSA COMPOSIZIONE – SETTORE CONCORSUALE 07/E1 - ACCOGLIMENTO

Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia, il giudizio di non idoneità è illegittimo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria quando la commissione escluda il possesso del titolo relativo alla responsabilità di studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private riferendo genericamente che tutte le esperienze indicate dal candidato afferiscono a tematiche in ambito medico estranee al settore concorsuale, ove invece dalla domanda emergano chiaramente esperienze di tutor e responsabile scientifico nell’ambito di dottorati industriali in materie pienamente riconducibili al settore.

Parimenti illegittima è l’esclusione del titolo relativo alla partecipazione al collegio dei docenti di dottorato, quando la formale appartenenza a tale collegio risulti espressamente autodichiarata in domanda e la commissione si limiti a un’affermazione del tutto apodittica circa l’assenza di formale attività di tutoraggio.

Le argomentazioni introdotte dall’amministrazione nelle controdeduzioni depositate in giudizio che non esplicitino ma integrino ex novo la motivazione del provvedimento impugnato basandosi peraltro su elementi conoscibili già in sede di prima valutazione sono inammissibili, non potendo la motivazione essere integrata postuma.

Costituisce inoltre vizio di contraddittorietà dell’impianto motivazionale la circostanza che la commissione, pur avendo rilevato la non coerenza di alcune pubblicazioni con il settore concorsuale, concluda che la produzione scientifica è complessivamente di sufficiente qualità e poi fondi il giudizio di non idoneità esclusivamente sul mancato possesso del numero minimo di titoli. L’annullamento del giudizio impugnato comporta l’obbligo per l’amministrazione di procedere al riesame della domanda da parte di una commissione in diversa composizione, limitato alla rivalutazione dei soli titoli e delle pubblicazioni oggetto dei vizi riscontrati, nel termine complessivo di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

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