Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, il giudizio di non idoneità fondato sulla non coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti è adeguatamente motivato quando individui specificamente, per ciascuna opera esaminata, le ragioni dell’estraneità al settore nella specie individuate tanto nell’impostazione metodologica marcatamente civilistica delle monografie quanto nell’apparato bibliografico privo di riferimenti agli studiosi del settore concorsuale di riferimento consentendo la piena ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione.
Quando vengano in rilievo presupposti attinenti all’accertamento negativo della coerenza della produzione scientifica con il settore concorsuale, il sindacato giurisdizionale può spingersi sino alla verifica di ragioni pienamente fattuali, non potendosi tuttavia limitare alla mera critica logico-formale della motivazione ma dovendo il ricorrente fornire adeguata dimostrazione del possesso del requisito contestato, secondo il consueto riparto dell’onere della prova.
I giudizi individuali dei commissari non sono illegittimi per il sol fatto di condividere le medesime conclusioni, essendo sufficiente che ciascuno rechi una propria motivazione riconoscibile che trovi poi sintesi nel giudizio collegiale.
È infine infondata la censura di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati abilitati, atteso che la procedura abilitativa, a differenza di quella concorsuale, non prevede un numero contingentato di posti né un confronto competitivo tra candidati.