Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 10087 dell’1.6.2026

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – VALUTAZIONE DEI TITOLI – INTEGRAZIONE POSTUMA MOTIVAZIONE – RANKING SETTORIALE – CUMULATIVITÀ DEI REQUISITI – CONTRADDITTORIETÀ TRA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI – SETTORE CONCORSUALE 09/B3 - RIGETTO

Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia, il giudizio di non idoneità è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria nella parte in cui la commissione nega il riconoscimento di un titolo nella specie quello relativo alla responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni applicando un parametro non previsto nel criterio di valutazione da essa stessa predefinito in sede di insediamento: in particolare, il requisito dell’ottenimento del finanziamento non può essere introdotto ex post quando il criterio originariamente fissato non lo contempli, tanto più quando in atti sia riscontrabile che la commissione stessa, laddove abbia inteso valorizzare tale circostanza, lo abbia fatto mediante espressa menzione nel criterio corrispondente.

Le argomentazioni introdotte dall’amministrazione nelle controdeduzioni difensive in giudizio che integrino piuttosto che esplicitare la motivazione del provvedimento impugnato, costituiscono motivazione postuma inammissibile.

Per converso, è legittima la valutazione negativa del titolo relativo alla partecipazione a convegni di carattere scientifico quando il candidato, nel periodo di preferenziale riferimento decennale, abbia partecipato come chair a una sola conferenza senza documentarne la rilevanza scientifica; è altresì legittima l’esclusione del titolo relativo alla responsabilità di progetti di ricerca ammessi al finanziamento su bandi competitivi con revisione tra pari quando il progetto presentato abbia finalità prevalentemente applicative e di trasferimento di buone pratiche, prive del carattere di avanzamento significativo della conoscenza scientifica.

La commissione può legittimamente fondare la valutazione del titolo relativo alla direzione di comitati editoriali sul ranking dell’associazione di settore espressamente richiamato nel criterio predeterminato.

Infine, la valutazione positiva delle pubblicazioni e quella negativa dei titoli non si pongono in contraddizione, atteso che il conseguimento dell’abilitazione richiede il soddisfacimento cumulativo di requisiti distinti, accertati in base a parametri autonomi e indipendenti.

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