Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9954 del 12.6.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA COMMISSIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – GIUDIZIO COLLETTIVO – GIUDIZI INDIVIDUALI – REPLICA TEMI TRATTATI – REFERAGGIO – SETTORE CONCORSUALE 08/E2 - RIGETTO

Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica per la prima fascia la discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità scientifica ) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

L’abilitazione è attribuita ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano:

1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica);

2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine

3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata.

Il giudizio di valore sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico o erroneo in fatto. Infatti, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

È immune da vizi il giudizio collegiale negativo espresso dalla Commissione che sia sorretto da una adeguata e articolata motivazione che rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questi distinguibile.

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento.

Per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione è legittimo che il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assumendo ciò un carattere lesivo, né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso.

Corrisponde a logica e a comune buon senso che le pubblicazioni da sottoporre alla Commissione in sede di valutazione non possano risolversi in duplicazioni di medesimi lavori, venendo di fatto, diversamente, meno gli stessi caratteri della originalità e dell’innovatività di cui all’art. 4,co.1, lett c) del DM n. 120/2016, nonché la molteplicità stessa dei lavori (la lett. e) del richiamato art. 4, prevede che la Commissione valuti per le pubblicazioni scientifiche “il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate”.

Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’esame delle pubblicazioni, con la conseguenza che, purché la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.

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