Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9549 del 6.6.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA COMMISSIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – SETTORE CONCORSUALE 06/F4 - RIGETTO

Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica per la prima fascia la discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità scientifica ) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

L’abilitazione è attribuita ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano:

1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica);

2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine

3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata.

Il giudizio di valore sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico o erroneo in fatto. Infatti, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

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