In virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1216 del 15.6.2026
PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI – QUALITÀ DEI SEMINARI – ETA’ ACCADEMICA – ATTIVITÀ DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI – GRIGLIA – VOTO NUMERICO – SETTORE CONCORSUALE 07/E1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/07 – SCUOLA SUPERIORE S. ANNA – RIGETTO