In virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Tar Toscana, sez. V, sent. n. 220 del 26.2.2024
RICERVATORI DI TIPO B – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI AL DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/10 – UNIVERSITÀ DI PISA – INAMMISSIBILITÀ PER SOPRAVVEUTA CARENZA DI INTERESSE – RIGETTA