L’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
– presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, in particolare di rilevante valore per l’abilitazione alla prima fascia, come sopra precisato.
Deve ravvisarsi la carenza logico-motivazionale del giudizio di diniego dell’abilitazione derivante dalla (quasi) opposta valutazione delle medesime pubblicazioni offerte da due candidati da parte della stessa Commissione esaminatrice. Infatti, nelle stesse identiche pubblicazioni che hanno contribuito in maniera preminente o comunque significativa al giudizio positivo di altra candidata, sono obliterate nel giudizio collettivo che ha riguardato il ricorrente, e vengono esaminate in maniera fugace e negativa nei giudizi individuali dei commissari.