Il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del principio –costantemente affermato in giurisprudenza – secondo cui in presenza di un provvedimento pluri-motivato, l’omessa contestazione di tutti i profili motivazionali dell’atto rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse poiché, se anche fossero accolte tutte le doglianze mosse, il provvedimento non sarebbe annullabile, potendo sorreggersi sulle ragioni non contestate.
Poiché il provvedimento impugnato risulta incentrato su elementi motivazionali ulteriori rispetto a quelli investiti dalle censure proposte, deve trovare applicazione il c.d. principio di resistenza, secondo cui la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base del provvedimento è sufficiente ex se a sorreggere il dispositivo, con conseguente difetto di interesse, non potendo il ricorrente ricavare alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento delle censure sollevate, stante l’impossibilità di provvedere all’annullamento del provvedimento lesivo, sorretto da ulteriori ed autonomi profili motivazionali.
L’art. 4 del DM 120/2016 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri.