La circostanza dell’eliminazione dell’obbligo – inizialmente imposto ai candidati – di allegare, in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di conseguimento dell’ASN, la traduzione giurata delle pubblicazioni redatte in lingue differenti dall’italiano o dall’inglese non vede come necessario contraltare la necessità che tutti i componenti della commissione giudicatrice vantino un’approfondita conoscenza della lingua in cui sono state redatte le pubblicazioni prodotte. Uno specifico requisito in tale senso non è – difatti – desumibile dal combinato di disposizioni – oggetto di falsa applicazione nella pronuncia di primo grado (ovvero l’art. 16 della L. 240/2010; gli artt. 6 e 7, d.P.R. n. 95/2016; artt. 2, 3, 4, D.D. n.251/2021; art.5 del D.D. n. 553/2021). Tale interpretazione appare, dunque, la più rispettosa del dato letterale delle norme richiamate e del canone di ragionevolezza, in quanto non preclude al candidato la possibilità di produrre la traduzione dell’elaborato (né alla Commissione di procurarselo) nonché in ragione del momento di composizione delle Commissioni giudicatrici – ovvero prima della conoscenza dell’identità e del profilo dei candidati (poiché ammettere la sussistenza del suddetto obbligo implicherebbe la necessità di comporre una Commissione.
Le valutazioni espresse dalla Commissione nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto intrinsecamente tecnico. Così configurato, l’esercizio del potere giurisdizionale trascende il mero controllo formale ed estrinseco avente ad oggetto l’iter logico seguito dall’Amministrazione e finisce per concretarsi in una verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza del criterio tecnico adottato e del procedimento applicativo seguito. Laddove, tuttavia, non si riscontrino nelle motivazioni della Commissione dei vizi di logicità o ragionevolezza, le stesse non possono essere sostituite con il diverso parere del giudice.