Il raggiungimento da parte di un candidato dei “valori soglia” altro non è che il soddisfacimento, da parte sua, dei parametri quantitativi in presenza dei quali egli è ammesso alla procedura valutativa, la quale, però, – e solo in seconda battuta – ha ad oggetto il giudizio circa l’effettiva qualità della produzione scientifica: i suddetti valori sono dunque prerequisiti minimi, necessari affinché il candidato venga sottoposto alla valutazione qualitativa. Ne discende che il positivo riscontro ottenuto dal candidato con riferimento a tali valori non può incidere sul giudizio relativo alla qualità della sua produzione, poiché si tratta di due giudizi funzionalmente distinti, ancorché collegati, nel senso che solo una produzione che superi i “valori soglia” può essere scrutinata da un punto di vista qualitativo. “Resta fermo che i due giudizi, così come i due parametri, non si influenzano reciprocamente negli esiti, come è evidente considerando che non necessariamente ad una produzione copiosa corrisponde una qualità equivalente”.
Sono inammissibili le censure che tendono a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato sostitutorio al di fuori dei casi tassativi stabiliti dall’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi. Le valutazioni della Commissione esaminatrici, le quali, com’è noto, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo se affette dai vizi di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento.