Non è possibile esigere una valutazione analitica, del resto nemmeno necessaria ai fini concorsuali, dell’interezza di ciascuna delle opere presentate da ogni candidato al fine di esprimere una valutazione complessiva della sua attività scientifica.
Il margine di opinabilità insito nel giudizio scientifico espresso dalla Commissione non può essere oggetto di un sindacato nel merito del giudice amministrativo, che si sostituisca alla competente Commissione per conferire l’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia poiché il giudice è chiamato, nel proprio sindacato, a verificare solo che l’attività valutativa della Commissione sia scevra da palesi travisamenti di fatti o atti e da evidenti vizi logici e disparità di trattamento nell’applicazione dei criteri di giudizio, tutti elementi, questi, assenti nel caso in esame, dove la Commissione è ragionevolmente pervenuta al convincimento di una non piena maturità scientifica in capo alla candidata.