Nelle procedure selettive per il reclutamento di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), L. 240/2010, allorché sopravvenga la carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati ma permanga l’interesse risarcitorio, il ricorso va dichiarato improcedibile nella sua parte impugnatoria, dovendo nondimeno il giudice scrutinare, in via incidentale, le censure dedotte ai soli fini dell’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti ex art. 34, comma 3, c.p.a., in funzione della successiva tutela risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a. In tale quadro, l’improcedibilità (o il rigetto) del ricorso principale costituisce motivo oggettivo di arresto all’esame del ricorso incidentale non escludente, venendo meno la ragione che ne sostiene l’attualità e la concretezza dell’interesse.
È legittimo l’annullamento d’ufficio degli atti di una selezione comparativa quando emergano elementi contraddittori nella relazione della Commissione quale la duplice valutazione, con distinta attribuzione di punteggio, della medesima pubblicazione presentata da un candidato tali da non garantire una valutazione certa e trasparente e da imporne la rinnovazione ad opera di una Commissione in diversa composizione; del pari legittima è la revoca del bando ex art. 21-quinquies L. 241/1990 fondata sul sopravvenuto e non prevedibile venir meno della copertura finanziaria, per decorso del termine perentorio fissato per la presa di servizio, restando la valutazione di conformità all’interesse pubblico insindacabile dal giudice amministrativo salvo i tradizionali vizi di legittimità.
È per contro illegittima, agli effetti del mero accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a., l’approvazione degli atti della selezione che non abbia disposto l’esclusione del candidato risultato vincitore, sia perché la Commissione ha erroneamente valutato, attribuendo a ciascuna un autonomo punteggio, due pubblicazioni di contenuto identico (sì che, sottratto il punteggio di una di esse, la ricorrente si sarebbe collocata al primo posto), sia perché il medesimo candidato era privo del requisito della conoscenza della lingua italiana: pur potendo il colloquio svolgersi, a scelta del candidato, in italiano o in inglese, resta pur sempre necessaria la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana, non surrogabile da un giudizio della Commissione limitato a dare atto dell’ottima padronanza della sola lingua inglese.