Nell’azione di condanna al risarcimento del danno ex art. 30, comma 5, c.p.a. avente ad oggetto il pregiudizio da mancata assunzione lamentato dal candidato secondo graduato in una procedura di chiamata ex art. 18 L. 240/2010 a seguito della rinuncia del primo classificato e del contestato diniego di scorrimento della graduatoria grava sul ricorrente l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta illegittima dell’amministrazione e il danno.
È esclusa in radice la sussistenza di tale nesso quando il candidato, pur a fronte di una pronuncia giurisdizionale a sé favorevole (che abbia annullato il diniego di scorrimento) e della conseguente deliberazione di assunzione da parte dell’Ateneo, non abbia preso servizio per propria libera scelta: la mancata assunzione risulta allora imputabile alla sua condotta, e non a un comportamento dilatorio od ostruzionistico dell’amministrazione, la cui volontà di procedere all’assunzione sia documentata dagli atti, tanto più ove sia seguita una declaratoria di decadenza per omessa presa di servizio rimasta non impugnata.
Dimostrato, in termini presuntivi ma sufficientemente stringenti, che il candidato non avrebbe preso servizio nemmeno nella fase temporale a sé favorevole, deve presuntivamente ritenersi che non lo avrebbe fatto neppure nel periodo anteriore, qualora già allora si fossero perfezionate le condizioni per l’assunzione; su di lui incombe pertanto l’onere di allegare specifiche ragioni di “maggiore convenienza” della presa di servizio nel periodo pregresso, tali da rendere plausibile una scelta diversa, e, in difetto di qualsiasi elemento in tal senso financo in ordine alle attività lavorative concorrenti medio tempore svolte la domanda risarcitoria è infondata per difetto di prova del nesso di causalità, riconducibile altresì all’ambito applicativo dell’art. 1227, comma 2, c.c., a mente del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.