Nelle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track, il punteggio numerico attribuito ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati è sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale quando sia stato preceduto dalla predeterminazione di criteri di massima e di parametri analitici a cui raccordare il voto, poiché tali criteri costituiscono un autovincolo per la commissione e consentono ai candidati di verificare a posteriori se il punteggio non sia macroscopicamente illogico o irrazionale rispetto ai parametri fissati.
La valutazione comparativa tra i candidati non costituisce un momento procedimentale autonomo e avulso dalle valutazioni individuali, ma ne rappresenta la naturale conseguenza, imponendosi con specifica ed autonoma motivazione solo quando le valutazioni assolute non consentano già di per sé di individuare con evidenza una scala di priorità; in ogni caso, il carattere comparativo della procedura non implica che la valutazione si riduca a un confronto a coppie tra singoli candidati.
La disposizione regolamentare di ateneo che escluda la valutazione comparativa limitando la procedura alla sola attribuzione di punteggi individuali nelle selezioni con un numero di domande inferiore a sei non è illegittima ove non impugnata dal ricorrente, rimanendo così applicabile alla fattispecie.
Le censure relative all’erronea attribuzione dei punteggi sono inammissibili per difetto di prova di resistenza quando il candidato si limiti a ipotizzare incrementi del proprio punteggio e riduzioni di quello del vincitore senza esplicitare in modo puntuale e preciso il percorso logico-giuridico e matematico di calcolo del punteggio ulteriore, né indicare specificamente i macroscopici errori, le illogicità o le irragionevolezze della commissione tali da colmare il distacco in graduatoria.