Nelle procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 24, co. 6, L. 240/2010, il regolamento di ateneo che preveda la verifica dei requisiti degli estratti a sorteggio dopo l’approvazione della lista di nominativi da parte del Consiglio di Dipartimento anziché prima risponde a una logica di semplificazione e celerità delle operazioni, consentendo di limitare la verifica ai soli candidati effettivamente inseriti nella rosa, senza estenderla a soggetti che non potranno in alcun caso far parte della Commissione.
L’atto di indirizzo del MIUR n. 39/2018, che raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti la composizione delle commissioni mediante sorteggio da una rosa di candidati, ha valore di mera raccomandazione e non di prescrizione immediatamente vincolante, con la conseguenza che il suo recepimento negli strumenti di programmazione anticorruzione dell’ateneo non genera, di per sé, un autovincolo idoneo a invalidare la procedura ove il sistema del sorteggio sia comunque previsto dal regolamento interno, fermo restando che la violazione rilevante si configura solo quando l’ateneo non preveda alcun sorteggio ovvero quando la lista sia talmente ristretta da rendere il sorteggio puramente apparente con contestuale predeterminazione sostanziale dei commissari.
La valutazione comparativa finale tra i candidati non richiede un raffronto puntuale voce per voce, essendo sufficiente che costituisca la sintesi non incoerente né illogica dei giudizi analitici già espressi sui singoli candidati, così da non perdere la contestualità sintetica della valutazione globale. L’assenza di una pesatura numerica dei criteri non costituisce vizio del procedimento valutativo, non essendo imposta da alcuna disposizione della L. 240/2010 alla commissione l’obbligo di attribuire un peso specifico a ciascun criterio.
Con riguardo alla congruenza delle pubblicazioni scientifiche, la valutazione non può arrestarsi al solo livello del gruppo scientifico disciplinare, ma deve considerare anche il settore scientifico disciplinare concretamente oggetto della procedura, con la conseguenza che pubblicazioni afferenti a un SSD distinto ancorché riconducibile al medesimo GSD possono legittimamente essere valutate come non pienamente congruenti con il profilo bandito.