Nelle procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia, le censure relative alla composizione e alle modalità di designazione della commissione giudicatrice devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa, non potendo risolversi in un’astratta pretesa di controllo di legittimità dell’azione amministrativa.
Le disposizioni sulla parità di genere nella composizione delle commissioni di concorso sono poste a garanzia non dei candidati, ma di coloro che hanno i titoli per essere nominati commissari, i quali soli sono legittimati a dolersi della relativa violazione, restando irrilevante la mancanza di componenti femminili ove il candidato non alleghi alcuna ragione di effettiva discriminazione nei propri confronti; la clausola che impone di garantire “ove possibile” l’equilibrata rappresentanza è soddisfatta anche quando l’ateneo dimostri la difficoltà nell’individuare componenti del sesso sottorappresentato in possesso dei requisiti di professionalità richiesti.
I rapporti personali tra commissario e candidato assumono rilievo invalidante solo quando, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo o tra colleghi di ufficio, si concretino in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi di natura economica, di intensità tale da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.
Non sussiste obbligo di formulare giudizi individuali su ciascun candidato prima del giudizio collegiale comparativo, quando il regolamento e il bando non lo prevedano, essendo sufficiente che la commissione formuli un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio conclusivo: tale procedimento, muovendo dalla formulazione di giudizi assoluti per ciascun candidato, consente il raffronto delle valutazioni globali e l’espressione del giudizio comparativo conclusivo. Infine, nessuna disposizione normativa impone alla commissione di integrare i criteri di valutazione fissati dal regolamento e dal bando, costituendo tale specificazione una facoltà discrezionale esercitabile ove i criteri predeterminati siano ritenuti insufficientemente dettagliati, con la conseguenza che la mera riproduzione di criteri regolamentari già sufficientemente specifici non integra vizio di illegittimità.