Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia, il giudizio di non idoneità è illegittimo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria qualora la commissione valuti negativamente l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione ritenendo che il medesimo non compaia mai come primo autore né come corresponding author, quando invece la posizione di ultimo autore che nella consuetudine accademica internazionale individua sovente proprio la figura del corresponding author, ossia del ricercatore che ha guidato il gruppo, si è assunto la responsabilità primaria nella comunicazione con la rivista e ha gestito il processo di pubblicazione è erroneamente considerata alla stregua di un elemento di demerito.
A fronte di un dubbio sul contributo effettivamente prestato dal candidato nell’ambito di lavori pluriautorali, la completezza dell’istruttoria impone alla commissione di verificarne il ruolo attraverso le dichiarazioni di authorship allegate a ciascuna pubblicazione, la cui omessa considerazione e la cui mancata menzione nella motivazione inficia irrimediabilmente l’impianto valutativo.
Il sopravvenuto conseguimento da parte del candidato dell’abilitazione nel medesimo settore concorsuale, in esito a una successiva tornata nella quale la posizione di ultimo autore è stata invece valorizzata positivamente, costituisce misura integralmente satisfattiva dell’interesse al bene della vita finale, con conseguente esclusione dell’obbligo di riesame della domanda originaria a seguito dell’annullamento del giudizio impugnato.