La “tipologia di impegno” richiesto dal bando ha una finalità meramente informativa, infatti, l’articolo 18 l. n. 240/2010 va inteso nel senso che, a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, si impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale; specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 17053 del 29.10.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – LIMITI DEL GIUDICATO – VALORI SOGLIA – AUTONOMO GIUDIZIO DI MERITO SULLA MATURITÀ SCIENTIFICA – MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO COLLEGIALE – RAPPORTO CON I GIUDIZI INDIVIDUALI – NATURA NON COMPARATIVA DELLA PROCEDURA – POSIZIONE RICONOSCIBILE NELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA – SETTORE CONCORSUALE 08/E2 – RIGETTO