L’esercizio della discrezionalità, anche tecnica, da parte delle commissioni giudicatrici non può tradursi in arbitrio; tuttavia, compete a chi assume che la Commissione abbia fatto esercizio arbitrario del potere circostanziare in concreto tale affermazione in presenza di una valutazione dei candidati partecipanti alla procedura, effettuata secondo i criteri predeterminati dalla commissione e assistita da una motivazione.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO