La fondatezza di una decisione di primo grado che neghi l’equiparazione tra dottorato di ricerca e diploma di specializzazione in archeologia, ai fini della partecipazione ad una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo A risulta sorretta dalla nitida ed univoca previsione adottata dall’Università nell’ambito della propria riconosciuta autonomia, posto che il bando in esame prevedeva espressamente che la procedura fosse riservata ai soli soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 17053 del 29.10.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – LIMITI DEL GIUDICATO – VALORI SOGLIA – AUTONOMO GIUDIZIO DI MERITO SULLA MATURITÀ SCIENTIFICA – MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO COLLEGIALE – RAPPORTO CON I GIUDIZI INDIVIDUALI – NATURA NON COMPARATIVA DELLA PROCEDURA – POSIZIONE RICONOSCIBILE NELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA – SETTORE CONCORSUALE 08/E2 – RIGETTO