Nell’ambito di un giudizio cautelare per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del giudizio negativo per l’abilitazione scientifica di prima fascia, non è apprezzabile sotto il profilo cautelare l’imminenza o la sussistenza di un bando di concorso bandito presso l’Ateneo di afferenza del ricorrente. La pretesa di concorrere per funzioni accademiche di alto livello nei pressi dei luoghi di propria afferenza non ha alcuna tutela giuridica specifica nel nostro ordinamento, in particolare con riguardo ad una abilitazione scientifica nazionale di prima fascia che presuppone il respiro scientifico internazionale del candidato (profilo non può non riverberarsi pure sulla disponibilità a concorrere per qualsiasi sede nazionale), anche considerando il valore insito nella mobilità della docenza e della ricerca accademica.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO