In un giudizio di ottemperanza di una sentenza di annullamento del giudizio negativo di abilitazione scientifica nazionale, il sindacato giurisdizionale non può entrare il merito delle valutazioni delle pubblicazioni che costituiscono espressione della discrezionalità tecnica, riservata dalla legge alla Commissione giudicatrice. La motivazione del giudizio della Commissione – pur pervenendo alle medesime conclusioni del precedente giudizio annullato in sede giurisdizionale – qualora indichi l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività può ritenersi idonea e adeguata a giustificare l’esito del giudizio negativo.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO