Qualora le censure dedotte da parte ricorrente non appaiono alla delibazione propria della fase cautelare di immediata fondatezza, necessitando piuttosto della più ponderata delibazione di merito e che al pregiudizio dedotto può ovviarsi attraverso una sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione con compensazione delle spese della presente fase, il giudice di merito procede alla fissazione dell’udienza pubblica.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO