Tar Piemonte, Torino, sez. III, sent. n. 708 del 19.7.2023

PROFESSORE ORDINARIO – SINDACATO GIURISDIZIONALE – SPECIFICAZIONE SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE - SETTORE CONCORSUALE 12/E2 - UNIVERSITA' DI TORINO – RIGETTO

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”, che rappresenta un criterio che deve applicarsi alle procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) della legge succitata, opera a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione. Sulla base di tale presupposto, i giudici amministrativi hanno affermato che il contenuto di tali settori non è rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale (in particolare, il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855), con la conseguenza che il settore scientifico-disciplinare rileva necessariamente nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza, all’interno del bando, in deroga alle indicazioni ministeriali, ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.

In relazione alle procedure di chiamata dei docenti di cui all’art. 18 legge n. 240/2010, il settore scientifico-disciplinare assume un ruolo centrale, come si evince, tra l’altro, dall’art. 1, comma 2, del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855.

La evidente differenza di contenuto sostanziale tra gli insegnamenti, tra loro infungibili, (diritto pubblico comparato e diritto privato comparato) riflette l’esigenza dell’Amministrazione di ricercare competenze diverse e calibrate al ruolo da ricoprire mediante una nuova procedura e non con il ricorso allo scorrimento di precedenti graduatorie. La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di rilevante differenza di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure, non si fa luogo all’utilizzazione dello scorrimento della graduatoria, per il quale pure sussiste, nell’ordinamento, il cennato favore. Tra gli aspetti da considerare assume particolare rilievo il contenuto specifico della figura professionale per la quale è indetto il nuovo concorso. Ne consegue che, perché possa trovare applicazione la regola dello scorrimento della graduatoria preesistente, occorre l’identità tra i profili professionali oggetto della nuova e della vecchia procedura.

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