Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. n. 2168 del 27.6.2023

PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA CANDIDATI – SOSTITUZIONE DI UN COMMISSARIO - SETTORE CONCORSUALE 06/B1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/09 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – RIGETTO

Nelle procedure di reclutamento dei professori universitari, le valutazioni della commissione non possono ridursi ad un confronto a coppie tra singoli candidati né a un confronto tra singoli candidati in relazione alle varie voci di valutazione, dovendo la valutazione svolgersi per tutti i candidati in modo sintetico e contestuale.

Nel valutare il grado di maturità scientifica dei candidati La Commissione giudicatrice, è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, senza tuttavia dover elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, ma potendo limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi, non necessariamente fondata sull’analitica disamina dei titoli stessi, sicché il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la commissione; e tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato.

La sostituzione di un componente della Commissione non impone la integrale rinnovazione delle operazioni già svolte. Infatti, non esiste nell’ordinamento un principio assoluto di unicità e immodificabilità delle commissioni giudicatrici, poiché tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti a svolgere le proprie funzioni e sia necessario disporne la sostituzione al fine di garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni, pertanto deve ritenersi sufficiente che il nuovo componente dichiari di fare propri i criteri di valutazione già stabiliti dal medesimo organo.

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