Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. n. 341 del 13.11.2023

RICERCATORI DI TIPO A – DISCREZIONALITÀ TECNICA – GIUDIZI INDIVIDUALI - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 13/B5 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/13 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PESCARA CHIETI D’ANNUNZIO – RIGETTO

La richiesta di ricevere un punteggio maggiore della controinteressata riguardo alla qualità della produzione scientifica è inammissibile e infondata, in quanto impinge il merito della valutazione discrezionale riservata alla competenza esclusiva della Commissione esaminatrice, che appare, nel caso di specie, scevra da vizi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza ed irrazionalità o travisamento dei fatti e, ad ogni modo, la qualità di una produzione scientifica non può misurarsi attraverso il mero dato numerico delle pubblicazioni su riviste di fascia A e su riviste internazionali indicizzate, ma deve tener conto dell’apporto tecnico‐scientifico e dell’originalità e dell’innovatività del singolo contributo.

Il giudizio individuale espresso da ciascun commissario è privo di autonoma rilevanza avendo una funzione propedeutica rispetto alla formazione dell’unica volontà collegiale della Commissione che esprime la valutazione comparativa definitiva tra i candidati.

L’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale è frutto dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita l’organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione e si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del G.A., impingendo esse nel merito dell’azione amministrativa, salvo che siano inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

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