Non c’è violazione del principio della parità di genere nel caso i cui l?Università dimostri di aver verificato la preventiva disponibilità dei professori di prima fascia di genere femminile inquadrate nel settore di riferimento, presenti nella banca dati MUR. Conseguentemente preso atto della impossibilità, per indisponibilità o per dichiarata mancanza dei requisiti o impossibilità di dimostrarli, di proporre candidati di genere femminile, il Dipartimento ha quindi proceduto alla proposta di nomina di soli commissari di genere maschile, tutti presenti nella lista ASN. La proposta di una rosa di commissari sorteggiabili di genere esclusivamente maschile ha rappresentato, quindi, una scelta obbligata dalla oggettiva mancanza di candidate idonee di genere femminile.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO