Quando il ricorrente ha pacificamente dimostrato il possesso dei tre titoli richiesti dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016 e ha ottenuto una valutazione positiva sulle pubblicazioni, oltre che il raggiungimento dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018, per cui il riesame della domanda del ricorrente costituirebbe un’attività procedimentale inutile, sussistono tutti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, tenuto conto che non vi sono (più) ulteriori margini di discrezionalità da parte della predetta Amministrazione e non residuano (più) ulteriori incombenti istruttori, così come richiesto dall’art. 31, comma 3, c.p.a.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1937 del 2.12.2025
PROFESSORE ORDINARIO – RAPPORTO TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SINDACATO GIURSDIZIONALE – MONOTEMATICITA’ O VARIETA’ DEI TEMI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA – MOTIVAZIONE – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO