In termini di azione per il risarcimento del danno da perdita di chance, il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale non equivale al giudizio di idoneità conseguibile all’esito delle procedure valutative, in quanto mentre l’idoneità conferisce titolo alla nomina a professore, avendo il candidato idoneo superato apposita procedura valutativa comparativa preordinata al conferimento di un posto di docenza, l’abilitazione scientifica nazionale avrebbe rappresentato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), L. n. 240/10, un requisito per la partecipazione alle procedure di chiamata suscettibili di essere in futuro indette dall’Amministrazione universitaria.
Pertanto, la posizione dell’abilitato non è raffrontabile con quella dell’idoneo: il primo, per realizzare il proprio interesse finale (nomina quale professore universitario), deve partecipare alla procedura di chiamata e risultare idoneo al conferimento del posto di docenza.