La trasmissione erronea via e-mail degli atti conclusivi della Commissione esaminatrice a una candidata non costituisce violazione del principio di parità di trattamento, in quanto si tratta di documenti ostensibili ai sensi della normativa sull’accesso agli atti amministrativi. Un provvedimento che nega l’approvazione degli atti concorsuali senza motivare in concreto il pregiudizio derivante dall’anticipata conoscenza degli stessi è affetto da carenza di presupposti e difetto di motivazione.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1937 del 2.12.2025
PROFESSORE ORDINARIO – RAPPORTO TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SINDACATO GIURSDIZIONALE – MONOTEMATICITA’ O VARIETA’ DEI TEMI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA – MOTIVAZIONE – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO