La trasmissione erronea via e-mail degli atti conclusivi della Commissione esaminatrice a una candidata non costituisce violazione del principio di parità di trattamento, in quanto si tratta di documenti ostensibili ai sensi della normativa sull’accesso agli atti amministrativi. Un provvedimento che nega l’approvazione degli atti concorsuali senza motivare in concreto il pregiudizio derivante dall’anticipata conoscenza degli stessi è affetto da carenza di presupposti e difetto di motivazione.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO