L’art. 18, comma 1, lett. e) della l. n. 240 del 2010 demanda al dipartimento la formulazione della proposta di chiamata, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia. Come chiarito in numerose pronunce, discende proprio dalla previsione sopra richiamata l’attribuzione al dipartimento di specifiche prerogative, in quanto se è vero che il dipartimento che non può né deve ignorare le risultanze della valutazione riferita ai profili scientifici dei concorrenti, la deliberazione che è tenuto ad adottare non si pone in un rapporto di automatica vincolatività con gli esiti delle fasi precedenti della procedura. Al Consiglio di dipartimento compete, dunque, alla luce della norma primaria di riferimento, la possibilità di considerare la maggiore o minore rispondenza del profilo dei candidati alle specifiche funzioni correlate all’incarico da ricoprire (con i limiti chiariti dall’orientamento consolidato di questa Sezione; cfr. n. 7719/2022), come pure l’apprezzamento in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze alla base della indizione della procedura.
I poteri dei quali è attributario il Consiglio di dipartimento debbano essere legittimamente esercitati, non sottraendosi al sindacato giurisdizionale in ordine alla logicità, ragionevolezza, plausibilità e non arbitrarietà della scelta adottata.