In tema di procedure selettive universitarie, le correzioni e integrazioni dei verbali della commissione giudicatrice, effettuate su richiesta del Rettore in sede di verifica della regolarità formale degli atti, non determinano l’illegittimità della procedura quando sono volte a chiarire incongruenze e a garantire la coerenza tra giudizi analitici e punteggi attribuiti, assicurando così il perseguimento del giusto risultato nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza e adeguatezza.
La commissione non consuma il proprio potere valutativo con l’attribuzione dei punteggi e può legittimamente correggere i giudizi analitici per garantire la coerenza con i punteggi ritenuti corretti, operando nell’ambito della propria discrezionalità tecnica.
Le dimissioni dei commissari producono effetto solo dopo l’emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore e devono essere adeguatamente motivate con riferimento a sopravvenuti impedimenti concreti e oggettivi.
Non integrano causa legittima di dimissioni generici riferimenti a situazioni di disagio o mancanza di serenità, non riconducibili a casi di forza maggiore.
Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione è limitato ai casi di travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o macroscopici errori riscontrabili o macroscopici errori riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti.