Deve essere rigettato il ricorso proposto per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, causati della condotta colposa dell’Amministrazione, fondato su una chance di vincita della selezione qualificata dal ricorrente come “seria ed apprezzabile”, quando, di converso, sia già stata accertata l’impossibilità, anche in termini di probabilità, di conseguire il bene della vita sperato. La tecnica risarcitoria della perdita di chance (considerata come una posizione giuridica autonomamente tutelabile, morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato favorevole) garantisce, infatti, l’accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato e in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO