Tar Toscana, sez. I, sent. n. 130 del 10.2.2023

RICERCATORE DI TIPO A – RAGIONE PIU’ LIQUIDA – POSTER – PUBBLICAZIONI – VALUTAZIONE - UNIVERSITÀ DI PISA – ACCOGLIMENTO

Nell’ambito di un ricorso per l’annullamento degli atti di una procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), qualora l’accoglimento di uno dei motivi di ricorso consenta alla parte ricorrente di ottenere un risultato finale superiore a quello della sua concorrente, tale motivo deve essere prioritariamente esaminato sulla base della cd. “ragione più liquida” in ossequio ai principi di economia processuale e di sinteticità della motivazione.

I poster – opere destinate ad illustrare, nei convegni, il pensiero del relatore attraverso particolari tecniche grafiche basate su immagini e rispettive descrizioni – sono contributi che di regola hanno valore divulgativo più che scientifico ancorché vengano inseriti in siti web di associazioni scientifiche. Pertanto, nell’ambito di una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), ai fini della valutazione dei poster alla stregua di pubblicazioni non è sufficiente che questi siano stati accettati su EPOS, né che abbiano ottenuto in tal modo la registrazione Doi (Digital object identification), occorrendo, invece, che la commissione accerti che siano stati sottoposti ad un doppio referaggio.

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