Qualora il bando per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010 ponga l’obbligo in capo ai candidati di inoltrare l’elenco dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione datato e firmato, è legittima la decisione della commissione giudicatrice di non attribuire alcun punteggio a tale voce qualora il candidato si limiti ad indicare i titoli nel curriculum, anche se allegato alla domanda.
Nel determinare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni, è legittima la decisione della commissione giudicatrice di una selezione per ricercatori universitari di ritenere di maggiore pregio i lavori svolti dai candidati in compartecipazione con altri ricercatori in luogo dei lavori svolti come singoli autori, nell’ottica di valorizzare i lavori di gruppo e di favorire la partecipazione a bandi di ricerca, nazionali e internazionali, nei quali tendenzialmente si predilige la presentazione di progetti presentati da più ricercatori in équipe.
E’ legittima la decisione della commissione giudicatrice di una selezione per ricercatori universitari di considerare ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato solo le pubblicazioni effettivamente prodotte agli atti, non potendo porre in essere un esame approfondito delle ulteriori pubblicazioni non prodotte in sede concorsuale.