Nell’ambito delle procedure concorsuali per la copertura delle funzioni di ricercatore universitario, i rapporti tra commissario e candidato determinano incompatibilità solo laddove la comunanza di interessi economici e di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato venga motivata dalla conoscenza personale, mentre risultano irrilevanti rapporti di collaborazione scientifica come la pubblicazione in comune di opere. non comporta l’obbligo di astensione da componente di una Commissione giudicatrice di concorso a posti di ricercatore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondente alle esigenze dell’approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti.
La valutazione mediante l’attribuzione del solo punteggio numerico, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio, consente di adempiere agli oneri di motivazione analitica delle scelte tecniche operate dalla Commissione, garantendo per ciascun titolo valutabile l’attribuzione di un giudizio da parte della Commissione.
Le valutazioni della Commissione costituiscono espressione dell’esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, solo quando viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza da parte della Commissione.
Appare più ragionevole accordare prevalenza, ai fini della ricognizione della bontà e del pregio di uno scritto, alla qualità intrinseca di esso, desunta e valutata, come vuole il disposto dell’art. 4, lett. c., da ingredienti di contenuto del lavoro stesso, idonei al meglio a farla emergere (quali l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico), piuttosto che al criterio della collocazione editoriale; la quale è un requisito estrinseco, se non esteriore e formale, di una pubblicazione e può dipendere da fattori esterni, talora eterogenei rispetto alla qualità intrinseca di uno scritto.
La scelta operata dalla Commissione di normalizzare il criterio all’età accademica appare logica perché porta a preferire un candidato già produttivo nonostante la ridotta età accademica, rispetto ad un altro candidato che in un tempo più lungo ha raggiunto risultanti sostanzialmente analoghi.