La fattispecie di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5,cod. proc. amm. è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate dal deducente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dalla parte resistente, sicché può essere pronunciata nel caso in cui la parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite. Tale situazione si verifica precisamente qualora, nell’ambito di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo A, l’Università abbia disposto l’annullamento degli atti della procedura e abbia provveduto nuovamente all’approvazione degli atti e alla declaratoria, quale vincitore della procedura comparativa, del ricorrente.
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8516 del 25.10.2024
RICERCATORE DI TIPO B – REGOLAMENTI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 12/H3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 – UNIVERSITA’ DI TRENTO – ACCOGLIMENTO