La fattispecie di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5,cod. proc. amm. è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate dal deducente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dalla parte resistente, sicché può essere pronunciata nel caso in cui la parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite. Tale situazione si verifica precisamente qualora, nell’ambito di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo A, l’Università abbia disposto l’annullamento degli atti della procedura e abbia provveduto nuovamente all’approvazione degli atti e alla declaratoria, quale vincitore della procedura comparativa, del ricorrente.
Tar Toscana, sez. V, sent. n. 220 del 26.2.2024
RICERVATORI DI TIPO B – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI AL DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/10 – UNIVERSITÀ DI PISA – INAMMISSIBILITÀ PER SOPRAVVEUTA CARENZA DI INTERESSE – RIGETTA