Se dalla relazione del presidente della commissione di una selezione per un ricercatore di tipo B risulti che i valori numerici attribuiti alla medesima pubblicazione comune al ricorrente e al controinteressato vincitore della selezione sono uguali tranne l’apporto individuale (0,4 per il ricorrente e 0,7 per il controinteressato) e ciò sia spiegato solamente sulla base della circostanza che dai curricula dei candidati il contributo individuale del controinteressato sia apparso ai commissari maggiore, gli atti della procedura risultano viziati sotto il profilo del difetto di motivazione. Una siffatta valutazione denota, infatti, un’evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità emergente dalla stessa documentazione, senza entrare nel merito della valutazione della Commissione, ovvero un vizio di “illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento ictu oculi rilevabile.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO