Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 3089 del 20.10.2023

RICERCATORI DI TIPO A – VOTO NUMERICO – DISCREZIONALITÀ TECNICA – GIUDIZI ALTRA COMMISSIONE - SINDACATO GIURISDIZIONALE- SETTORE CONSORSUALE 10/A1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/10 – RIGETTO

Non è insufficiente il voto numerico quando la Commissione stabilisca, preliminarmente alla valutazione di candidati, criteri di attribuzione dei punteggi con declinazione di sotto-criteri e corrispondenti sotto-punteggi, rendendo, quindi, pienamente intellegibile la valutazione effettuata mediante l’attribuzione del punteggio numerico.

Nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A.

È inammissibile la censura del ricorrente che contesti l’attribuzione di un punteggio che ritiene non proporzionato all’originalità e novità del tema indagato in una delle pubblicazioni presentate ai fini dell’a valutazione in quanto oppone proprie valutazioni a quelle della Commissione, con un’inammissibile sconfinamento nell’ambito di merito riservato alla Commissione stessa la quale esercita attività di giudizio mediante un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi (tra le quali non rientra la censura in esame) riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti.

Le valutazioni operate da altre commissioni con riferimento alla specificità di diversi settori disciplinari non può, ovviamente, costituire parametro per lo scrutinio di legittimità delle valutazioni concernenti altro settore scientifico disciplinare.

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