Il registro INI-PEC (l’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all’art. 6 bis d.lgs. n. 82/2005) non può essere utilizzato al fine di procedere alla notifica del ricorso tramite indirizzo di posta elettronica del soggetto individuato come controinteressato qualora abbia ad oggetto questioni estranee all’attività professionale svolta, dovendosi essa ritenere nulla e da rinnovare nelle forme previste dagli artt. 138 e ss. c.p.c., con modalità cartacea.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO