Il registro INI-PEC (l’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all’art. 6 bis d.lgs. n. 82/2005) non può essere utilizzato al fine di procedere alla notifica del ricorso tramite indirizzo di posta elettronica del soggetto individuato come controinteressato qualora abbia ad oggetto questioni estranee all’attività professionale svolta, dovendosi essa ritenere nulla e da rinnovare nelle forme previste dagli artt. 138 e ss. c.p.c., con modalità cartacea.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO