Il richiamo ai giudizi espressi da un’altra Commissione nell’ambito di un’altra procedura concorsuale non può rilevare in alcun modo a sostegno delle censure dedotte. La semplice circostanza che i titoli e le pubblicazioni del ricorrente, in altra procedura indetta dalla stessa Amministrazione, ma composta da due commissioni diverse, abbiano ottenuto punteggi più favorevoli rispetto a quelli oggetto di odierna contestazione, e il fatto che il ricorrente in quell’occasione si sia persino collocato in posizione migliore rispetto al controinteressato, non sono sufficienti, da soli, e in assenza di indici sintomatici di travisamento o illogicità, a dimostrare l’illegittimità dell’operato della commissione che, nella procedura di cui è causa, ha attribuito agli stessi titoli e alle stesse pubblicazioni dell’interessato un punteggio sfavorevole, determinandone un peggiore posizionamento in graduatoria.
Le valutazioni operate dalla commissione di concorso sui titoli e sulle pubblicazioni dei concorrenti sono caratterizzate da un’ampia discrezionalità tecnica, per cui queste sono censurabili davanti al giudice amministrativo soltanto in caso di errori o illogicità manifeste – che nella specie, come si vedrà di seguito, non sono ravvisabili -, non potendo il giudice sostituire la propria soggettiva valutazione a quella dei commissari.